Si ricorda che, in riferimento all’oggetto e sulla base di quanto previsto dall’articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale.
Tali deroghe saranno concesse solo se verrà rispettata la condizione secondo cui le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati sulla base di quanto esplicitamente valutato e deliberato dal Consiglio di classe.
Consultare la circolare per ulteriori informazioni
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