In conformità a quanto previsto dall’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009, le istituzioni scolastiche possono prevedere, in presenza di situazioni eccezionali, motivate e documentate, specifiche deroghe al limite minimo di frequenza pari ai tre quarti del monte ore annuale.
La concessione della deroga è subordinata alla verifica che le assenze effettuate non compromettano la possibilità di procedere a una valutazione adeguata e attendibile dell’alunno/a interessato/a, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’anno scolastico e secondo quanto valutato e deliberato dai Consigli di Classe.
Le deroghe potranno essere riconosciute esclusivamente in presenza di circostanze eccezionali, debitamente documentate e comprovate, e nel rispetto dei criteri e delle condizioni definiti dagli Organi Collegiali dell’Istituzione scolastica.
Consultare la circolare per ulteriori informazioni.
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